INU: Osservazioni al PTR

INU

Istituto Nazionale di Urbanistica

Sezione Friuli Venezia Giulia


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Osservazioni al Piano Territoriale Regionale


L’Istituto Nazionale di Urbanistica è la storica istituzione fondata per promuovere gli studi urbanistici e per diffondere i principi della pianificazione. Lo Statuto definisce l’INU come “Ente di diritto pubblico di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto”. Dal 1997 l’INU è anche riconosciuto come associazione di protezione ambientale dal Ministero dell’Ambiente (L389/86).

La Sezione Friuli Venezia Giulia dell’INU, che annovera fra i propri soci diversi Enti pubblici oltre che professionisti e cultori della materia, si è fatta promotrice, nelle varie fasi di formazione della nuova Legge Urbanistica fino alla recente adozione del Piano Territoriale Regionale, di azioni specifiche di sensibilizzazione e di dibattito pubblico, e per diffondere i temi della città, del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali fra i cittadini, e per seguire le nuove modalità di aggiornamento delle tecniche urbanistiche, che sono prefigurate dagli strumenti legislativi di recente approvazione e adozione.

In tale veste, e con tali premesse, la Sezione Friuli Venezia Giulia dell’INU presenta le seguenti osservazioni al P.T.R., ai sensi dell’art. 10 della L.R: 5/2007, che vengono proposte anche con la finalità di contribuire alla definizione di un sistema praticabile delle procedure che si articolano nel nuovo Piano, allo scopo di rendere un effettivo servizio ai propri soci amministratori pubblici, professionisti e tecnici.

Il PTR è un documento corposo, articolato e complesso; l’INU ha ritenuto, conseguentemente, di sollevare alcune questioni che, partendo da notazioni di carattere generale, individuano in alcuni casi azioni specifiche di modifica che paiono, senza peraltro alcuna pretesa di esaustività.

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La costruzione del Piano:

Agenda 21

Il processo partecipativo sperimentale di Agenda 21 che è stato attivato ha fornito, ad avviso di questa Sezione che vi ha preso parte, esiti solo parziali derivanti dai suoi limiti strutturali e dalla documentazione su cui si è svolto, che non ha permesso di affrontare in quella sede i contenuti centrali del Piano. Si deve peraltro annotare che quello che è maggiormente mancato nel percorso di formazione del Piano è un processo reale di partecipazione e cooperazione in particolare con gli enti locali, attraverso forme di coinvolgimento di adeguato respiro che avrebbero permesso una riflessione più ampia sulle opportunità e criticità delle scelte da effettuare.

L’affermazione della “condivisione” e “copianificazione” del PTR non appare fondata e mostra la debolezza del PTR nel garantire il principio costituzionale di sussidiarietà.

Osservazione: l’INU chiede che, per completare il processo di Agenda 21 iniziato dalla Regione sul PTR, sia posta in atto una forma di coinvolgimento e di partecipazione nell’esame dalle osservazioni al Piano e che quindi questa non si risolva solo in termini burocratici.

Valutazione Ambientale Strategica

Anche il percorso della VAS di accompagnamento al PTR non sembra aver raggiunto il livello di coerenza temporale e di interazione richiesto ed appare sostanzialmente incompiuto. Ciò appare un limite significativo in ordine alla effettiva validazione delle previsioni del Piano. Si richiamano qui di seguito i punti su sui si è esplicitato il contributo proposto dall’INU relativamente al Rapporto Ambientale del Piano:

1) Non capacità di ri-orientare le scelte di piano da parte del procedura di VAS

2) Non evidenza della descrizione delle ragionevoli alternative

3) Mancanza di risposte del PTR rispetto all’evidenziazione delle criticità riportate nel Rapporto Ambientale

4) Presenza di contraddizioni e incoerenze delle scelte di PTR rispetto alla dimensione ambientale.

5) Mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale degli impatti del PTR sulla rete Natura 2000

6) Mancanza di integrazione degli aspetti paesaggistici nel Rapporto Ambientale

7) Mancanza di una valutazione di coerenza esterna rispetto alle previsioni extraterritoriali

8) Mancanza degli indicatori per l’attività di monitoraggio del PTR.

Osservazione: l’INU chiede che vengano portati a coerenza, sia in termini processuali che di contenuti, la strumento di PTR e la procedura di VAS che deve accompagnarlo.

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Un “testo unico”

Il PTR si propone come “testo Unico” di governo del territorio. In realtà recepisce molte decisioni effettuate in altre sedi senza costruire o verificarne la coerenza con un quadro complessivo di sintesi.

Si pensi ad esempio al sistema delle “aree protette di interesse regionale”. Tali aree , nate da provvedimenti diversi, si presentano in modo scoordinato, a volte sovrapposto. E’ questo il caso di molti SIC e Aria: il PTR rinuncia alla loro sistematizzazione e messa in coerenza in un “sistema ambientale regionale” recependo solamente tali provvedimenti con la normativa ad essi connessi.

In più aggiunge un elemento, le “direttrici ambientali” che non interagisce con i precedenti livelli.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR ponga le basi per una sistematizzazione e verifica dei materiali in esso raccolti al fine di costituire un quadro certo di coerenza complessiva per la Regione.


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Un progetto per la Regione

Rispetto alla fase di ricognizione dei dati conoscitivi, normativi e delle politiche in atto (che occupa una gran parte dei documenti di piano), negli elaborati proposti non sembra esplicitarsi un chiaro progetto complessivo di territorio alla scala regionale. Tale progetto infatti non può essere costituito dalla sommatoria delle azioni settoriali che vengono elencate, ma si ritiene debba esprimere un disegno territoriale esplicito, riconoscibile e coerente, nel quale confluiscano le dimensioni strategica e strutturale che la norma assegna al PTR. La concreta definizione delle scelte territoriali alla scala regionale, sia derivanti da scelte pregresse che da nuove indicazioni, dovrebbe poi trovare adeguata conferma nel processo valutativo che, per dettato statale e per scelta dell’esecutivo regionale, dovrebbe accompagnare la formazione dello strumento di piano.

Il PTR, come invece si afferma nella Relazione, è difficilmente definibile come piano strategico di rilevanza territoriale; né un piano che persegua e introduca semplificazioni del sistema di pianificazione.

Il PTR è proposto come ordinatore di una realtà insediativa, in mancanza del quale il territorio si “venetizzerebbe” (con conseguenti disordine insediativo, spreco di suolo, ecc.), ma quali sono i precisi contenuti prescrittivi che evitano ciò? Si consideri, ad esempio, la difficoltà ad attribuire - nel momento della pianificazione comunale - un valore “certo” alle indicazioni grafiche che accompagnano il Piano, sia per la scala di rappresentazione e sia per la mancanza di una carta di sintesi.

Una maggiore integrazione degli elementi di piano ed una maggiore sinteticità di alcuni dei suoi contenuti avrebbe permesso un più agevole accesso alle indicazioni di piano. Una confluenza, infatti, dei contenuti delle relazioni relative al quadro delle conoscenze e delle criticità ed al repertorio degli obiettivi e matrice dei programmi e metodi di pianificazione (Azioni) nell’ambito della relazione generale, come è prassi ormai consolidata nella formazione degli strumenti di pianificazione, avrebbe non solo permesso una maggiore integrazione e coerenza fra tali fondamentali componenti dell’azione di piano, ma, in primo luogo, un più diretto accesso ai principali contenuti dello stesso. Analoghe considerazioni critiche devono essere espresse anche nei riguardi dell’ampio ed articolato repertorio cartografico, ambiguamente definito come supporti grafici prescrittivi (molti dei contenuti di tali supporti cartografici sono tutt’altro che prescrittivi), che avrebbe richiesto, non solo una maggiore selezione tematica, bensì l’integrazione in una o più carte di sintesi, al fine non solo di evidenziare i principali contenuti di piano, ma, e principalmente, la coerenza fra le complesse ed articolate indicazioni di piano.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR espliciti in modo chiaro il proprio progetto per la Regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso la predisposizione di una carta di sintesi.


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Il Governo del territorio

Il tema del Governo del territorio è trattato dal PTR essenzialmente come interdisciplinarietà. Tale atteggiamento, seppur condivisibile, crea alcune incertezze nell’attuazione del PTR stesso.

Si palesa in prima istanza una questione di raccordo con le leggi di settore che prevedono contenuti e procedure altre. Riferimenti immediati sono alla legge regionale 16/2006 o 9/2007 o ancora alle leggi sul commercio piuttosto che a norme statali (vedasi codice della strada o DM 1444/68). Tali testi normativi non sono espressamente raccordati col testo del PTR, che ne disciplina solo alcuni aspetti parziali degli argomenti in essi trattati.

In seconda istanza la riforma regionale non ha cambiato la “natura” degli strumenti di pianificazione comunale, che rimangono a tutti gli effetti “strumenti urbanistici” con efficacia settoriale.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR faccia chiarezza relativamente alla residuale cogenza delle normative sovraordinate e deleghi alle discipline di settore il governo delle questioni specifiche. Gli strumenti urbanistici dovranno contenere solo criteri, indirizzi e coerenze per tali provvedimenti.

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Uno strumento efficace

Nelle “brevi note illustrative” della legge 5/2007 il PTR è così presentato: «il nuovo strumento è cogente e presidia le finalità strategiche indicate dalla legge e in particolare… ». Dalla legge emerge quindi che la Regione svolge la funzione di governo del territorio attraverso il PTR che costituisce di conseguenza il riferimento cogente per la tutela e l’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale. Dal PTR si ricava che il ruolo regionale si esplicita attraverso i contenuti normativi e grafici articolati in:

- prescrizioni specifiche, cioè disposizioni cogenti immediatamente precettive, che devono essere recepite negli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale e negli atti amministrativi attuativi;

- prescrizioni regolative, cioè vincolanti, ma con contenuto non immediatamente precettivo.

Non è chiaro quanto la distinzione qui riportata sia coerente con le norme stabilite del PTR, e quanto la differenziazione tra le prescrizioni sia effettivamente ritrovabile nel PTR.

Nella LR 5/2007 al Piano strutturale comunale sono attribuiti, fra l’altro, i seguenti caratteri (art. 15): “durata indeterminata” e “recepimento delle prescrizioni di PTR”. La chiarezza delle prescrizioni di PTR e la loro cogenza sono elementi fondamentale per il futuro della pianificazione comunale, la quale non può metterle in discussione o specificarle, ma può solo recepirle, a differenza di quanto previsto nella legislazione fino ad oggi vigente.

Nel caso, per rifarsi ad un esempio molto specifico, degli Uffici operativi - Sede regionale della Protezione Civile (inseriti come categoria autonoma fra i Servizi e attrezzature sovracomunali), le prescrizioni normative specifiche sono elencate ai punti a. 3.1; a. 3.2; a. 3.3; a. 3.4 dell’art. 36. Queste prescrizioni delineano un insieme molto dettagliato di previsioni all’interno delle sedi operative di Palmanova e di Sgonico (realizzare nuovi volumi per ospitare i centri direzionali e di documentazione; delimitare pertinenze per consentire attività di esercitazione-emergenza; sistemare l’aviosuperficie di Sgonico) e all’esterno (migliorare la connessione stradale con l’autostrada); quest’ultima prescrizione non contiene alcuna indicazione grafica di come conseguire l’obiettivo. Quale è il valore cogente di una simile prescrizione, che il Comune di Palmanova è tenuto a recepire?

Osservazione: l’INU chiede che nel testo normativo siano chiaramente individuate le prescrizioni cogenti, in modo tale da chiarire il significato dell’operazione di adeguamento al PTR, ovvero siano chiari gli ambiti di azione Regionale (ciò che la Regione ritiene di riservarsi), e viceversa i margini di libertà Comunale, in modo tale da non vanificare l’ottenimento dell’intesa.

Inoltre l’INU, sensibile alle difficoltà operative che possono incontrare i progettisti e gli uffici comunali per gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati alla data di entrata in vigore della LR 5/07, e per evitare incertezze procedurali in sede di approvazione degli stessi, chiede di esaminare la possibilità che nel periodo transitorio (art. 63) la verifica della rispondenza dei piani o delle varianti al Piano Territoriale sia limitata a poche norme certe ed essenziali, rimandando a momenti successivi la verifica completa della rispondenza.

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I contenuti del Piano: alcune questioni specifiche

Si rileva che gli aspetti concretamente operativi del PTR, rappresentati dalle Norme di attuazione, presentano diversi aspetti critici sui quali pare opportuno un approfondimento.

In generale nelle Norme di attuazione, ad una certa schematicità ed imprecisione di molti dei contenuti del corrispondente corpo normativo, fa riscontro un vasto ed articolato repertorio di allegati (25 Allegati), particolarmente appesantiti da un eccessivo richiamo di aspetti analitico – descrittivi che avrebbero dovuto e potuto trovare più opportuna sede in altri elementi di piano, quale ad es. la relazione generale


Il sistema insediativo

Nella normativa del PTR (art. 6, comma 2) «… non è ammesso individuare zone ulteriori … né procedere a suddivisioni in sottozone». La “semplificazione” della pianificazione a zone omogenee non declinabili finisce per “appiattire” le risposte a una società che, viceversa, non è più quella delle zone omogenee previste dal PUR, della segregazione funzionale, della chiara separazione tra luoghi dell’abitare e luoghi del lavoro. Nelle riflessioni sulla città contemporanea è ormai unanimemente riconosciuto, ad esempio, che l’aumento del traffico e la scomparsa dell’ora di punta fanno riferimento alla a-sistematicità degli spostamenti: ogni persona lavora in un luogo, abita in un altro, si diverte in un altro ancora, e questo luogo di svago è inserito – molte volte - in un centro plurifunzionale dove convivono commercio, ristorazione, ricettività e terziario, aree sportive e cinema. Tale situazione non può essere classificata funzionalmente, e quindi pianificata con gli strumenti dell’azzonamento classico.

La ripartizione del territorio regionale secondo la nuova classificazione di zone omogenee prevede che le “aree abitative” siano quattro: la prima riguarda le “zona A” che vengono definite come “aree di antica formazione”.

Senza riprendere i ragionamenti già svolti dall’INU nel documento presentato in Commissione IV, ci si chiede se in questa categoria possano rientrare tutte le aree ricostruite dopo gli eventi sismici del 1976. Dato per certo che i centri urbani distrutti e ricostruiti (a prescindere dalla loro dimensione areale e dal valore storico più o meno rilevante che potevano vantare) non possano rientrare fra le “zone B: aree di completamento di recente formazione” né fra le “zone C: aree in fase di formazione” ci si chiede come possano essere classificati. Se è vero che in questi casi gli insediamenti sono generalmente di antica formazione, è altrettanto vero che nel loro insieme tali aree urbane mostrano – quasi sempre – i segni della modernità: nella disposizione degli edifici, nelle finiture, nei rapporti tra spazi edificati e inedificati, nelle reti tecnologiche che li servono, ecc.

Un esempio tra tutti è rappresentato dal “Sistema territoriale della conurbazione udinese”: al capo 9.1.2 si prescrive la «Definizione di un sub-sistema territoriale finalizzato alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e degli insediamenti attestati sulla Strada statale n. 13 a nord di Udine, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico che abbia come obiettivi specifici: la riorganizzazione del sistema delle aree commerciali …, l’individuazione di percorsi alternativi…, la definizione di obiettivi prestazionali…» (art. 32, comma 9 delle Norme di attuazione del PTR). Come si definisce questo sub sistema?, chi verifica la sua coerenza (stante l’appartenenza dei Comuni ad almeno due Aster diverse)?, cosa implica per chi non lo individua o lo prefigura in modo differente?: sono tutti interrogativo aperti di una certa rilevanza, le cui risposte non possono essere semplicemente demandate alla “intesa di pianificazione”.

La “semplificazione” delle zone omogenee non affronta alcuni temi importanti per la pianificazione, come ad esempio, la residenza in zona agricola. Un tema che è stato sinora oggetto di molti equivoci e di diverse interpretazioni negli strumenti di pianificazione comunale, tale da richiedere una particolare considerazione.

E’ importante poi che nelle N.A. sia introdotta una specifica disciplina per la residenza agricola, articolata nei diversi ambiti territoriali Regionali, che induca a prendere in considerazione le condizioni di ammissibilità, gli aspetti tipologici e le modalità di inserimento nel paesaggio agricolo.

Osservazione: l’INU chiede, nel caso si intendesse mantenere l’obbligo dell’azzonamento funzionale, strumento obsoleto di pianificazione, di ripristinare l’articolazione contenuta nel PUR. Chiede inoltre di chiarire se le zone omogenee individuate dal PTR debbano sottostare o meno ai limiti quantitativi (altezze, densità,…) contenute nel DM 1444/68. Chiede infine, per le motivazioni di cui sopra, di stralciare al comma 4 dell’art. 6 la determinazione di prevalenza funzionale calcolata in 2/3 della superficie della z.t.o.



Il sistema infrastrutturale

Il PTR registra e assume senza sottoporle ad alcun tipo di valutazione tutta una serie di proposte progettuali in campo infrastrutturale aventi un eterogeneo grado di approfondimento, da semplici studi di fattibilità a progetti definitivi. Il PTR, che costituisce anche piano di settore per la viabilità, rimane confinato alla dimensione settoriale e in nessun modo tiene conto delle connessioni tra sistema della mobilità e assetto del territorio. La scelta stessa dell’armatura principale della viabilità risponde a criteri non ben individuabili, con inclusioni ed esclusioni che non appaiono adeguatamente motivate e senza un riesame di possibili alternative coerenti con la progettualità del Piano. A titolo di esempio si rileva la mancata considerazione, nell’area pordenonese, della dorsale a Nord-Ovest di Pordenone, denominata “gronda nord”, che nel Piano Provinciale della Viabilità era stata individuata come collegamento della SS 251 con lo svincolo autostradale di Ronche e la SS 13. Tale raccordo appare fondamentale per una appropriata chiusura del sistema viario principale a servizio della importante realtà territoriale dell’alta pianura.

Relativamente ad alcune importanti infrastrutture, le indicazioni del Piano appaiono decisamente problematiche.

Si pensi, ad esempio, al collegamento autostradale che, attraverso la Val Tagliamento e il Passo della Mauria, dovrebbe mettere in connessione l’autostrada friulana a quella veneta, individuato, peraltro, con una modalità decisamente irrituale. Dell’autostrada, infatti, non c’è traccia nella cartografia (tavv. 4 e 4a “Sistema della mobilità e delle infrastrutture di trasporto) del PTR; e la sua previsione è limitata ad un comma h) dell’art. 31 dove si enuncia che il suo tracciato deve “essere definito sulla base dello studio di fattibilità “Ipotesi di collegamento tra l’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio e la A27 Venezia-Belluno” redatto dall’A.N.A.S”.

Nella fattispecie lo studio di fattibilità richiamato contiene fino a quattro possibili tracciati dell’autostrada e – come sfondo – il tracciato relativo all’adeguamento funzionale della S.S. n. 52 “Carnica” dallo sbocco del previsto tunnel di valico di Passo della Mauria all’innesto della S.S. n. 52 Bis, predisposto, sempre a cura dell’ANAS, nel 2001. Si ritiene che la scelta sulla tipologia e caratteristiche del collegamento debba avvenire dopo un’attenta valutazione della compatibilità insediativa, ambientale e paesaggistica dell’infrastruttura in un quadro decisionale il cui iter e i cui attori richiedono una preventiva esplicita definizione.

Un ulteriore carenza di contenuto riguarda alcune scelte strategiche che la Regione sarà chiamata a fare in futuro. A titolo esemplificativo consideriamo le “Infrastrutture ferroviarie al servizio delle merci”: «Il PTR acquisisce la direttrice del tracciato del Corridoio V nell’attraversamento del territorio regionale, stabilita sulla base delle decisioni comunitarie» (art. 21 delle Norme tecniche di attuazione). Una simile scelta è sicuramente un atto dovuto e conseguente agli accordi presi, ma, nel PTR, non si fissano alcuna modalità di realizzazione; non si definiscono le “prestazioni minime” che le infrastrutture devono assicurare. Inoltre non si dice nulla sulla localizzazione della/e fermata/e, delle nuove centralità che si creeranno, creando di certo nuovi poli di attrazione territoriale che non possono non avere ripercussioni sul sistema insediativo e produttivo esistente Con questi presupposti c’è il rischio che le scelte non fatte, quando verranno assunte, privilegeranno l’emergenza piuttosto che la pianificazione, salvaguardando le ragioni infrastrutturali, ma trascurando le ricadute territoriali dell’opera.

In sostanza, a partire dagli esempi proposti, si ritiene necessario per le grandi opere infrastrutturali, considerato che il PTR non può offrire un adeguato livello di precisazione e validazione delle scelte, istituire dei percorsi decisionali, adeguatamente partecipati e condivisi e sottoposti ad una ulteriore fase del processo di valutazione, che permettano di definire opportunità, alternative, condizioni per una loro attuazione coerente con il quadro territoriale di riferimento alle varie scale.

Osservazione: l’INU chiede che siano stralciati i riferimenti quali quello dell’art. 31 lettera h) a studi che non hanno ancora la cogenza e la definizione sufficiente per costituire un vincolo certo per la pianificazione comunale;

che la dichiarazione di interesse regionale dei progetti delle strutture e infrastrutture di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione, come definita dall’art 10 della L.R. 30/2005, adeguatamente supportata da percorsi decisionali come sopra indicato, costituisca parte integrante della pianificazione territoriale regionale ai fini della localizzazione e obblighi l’inserimento del tracciato o dell’area interessata negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale e infraregionale e di settore.


Previsioni per il turismo montano

Si può rilevare come il complesso degli interventi legati allo sviluppo degli impianti sciistici e dei relativi demani sciabili nei cinque poli turistici individuati (di cui all’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione ed alla Tav. 6 del Piano) costituisca una scelta di PTR che si basa esclusivamente su un programma settoriale predisposto da una società, pur di proprietà pubblica. Anche in questo caso il Piano registra e assume senza sottoporle ad alcun tipo di valutazione una serie di proposte progettuali prive di una adeguata verifica di coerenza territoriale rispetto al sistema di valori pur riconosciuti per le aree interessate. Peraltro, nei documenti di piano relativi al tema del paesaggio e nel Rapporto Ambientale, vengono esplicitate le criticità connesse a tali interventi. Pare quindi necessario individuare un percorso decisionale adeguatamente supportato in termini di condivisione e valutazione per definire l’ammissibilità dei singoli interventi.

Osservazione: l’INU chiede che le previsioni relative allo sviluppo degli impianti e dei demani sciabili vengano condizionate ad una esplicita valutazione delle criticità e delle coerenze, a partire dal sistema delle conoscenze e dei valori che lo stesso PTR individua.


Dimensionamento degli insediamenti

I criteri da adottarsi per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione subordinata che tengano conto delle esigenze di riequilibrio territoriale, come indicati nel comma 2 lettera a), dell’art. 33, in particolare l’estensione del quadro conoscitivo ai territori esterni per la valutazione delle dotazioni su un ambito territoriale più ampio ai fini del calcolo del fabbisogno in ambito comunale, appaiono avere senso solo per piani estesi a più comuni e non per singolo comune, considerate anche le limitate facoltà che sono assegnate allo stesso.

Tuttavia appare contraddittorio che, a fronte della spinta all’intercomunalità non sia corrisposta una riflessione su nuove modalità di dimensionamento. I contenuti sono quelli del DPGR 0126 che fu redatto pensando a dinamiche esclusivamente comunali.

Ancora una volta la Pianificazione “sovracomunale” proposta dalla riforma regionale si rivela essere “intercomunale”, di giustapposizione di logiche comunali piuttosto che di soluzione di problemi di area vasta.

Analoga carenza si riscontra nell’all. 22 dove gli standard urbanistici non cambiano natura né dimensionamento rispetto al “vecchio” PRGC.

Osservazione: l’INU chiede di differenziare i criteri di dimensionamento e le modalità di valutazione degli standard tra la pianificazione sovracomunale e quella comunale.


Il sistema produttivo

L’apparato analitico del PTR relativamente agli Ambiti industriali - artigianali di interesse regionale, distretti, attività di filiera (le ex zone industriali programmate e i distretti industriali) risulta sufficientemente definito, in particolare all’Elab. 2 Quadro delle conoscenze e criticità pag. 211 e segg., mentre si evidenzia la necessità di un approfondimento dell progetto del PTR, sia a livello cartografico/azzonativo, sia a livello normativo.

In relazione al ruolo strategico ricoperto in ambito regionale da tali aree, si ritiene che tali problematiche, se affrontate in modo organico da un progetto di scala regionale, risulterebbero in grado di misurare l’intrinseca qualità territoriale-sociale del PTR, ricorrendo a indicatori in grado di determinare, ad esempio, quali comunità o quali parti del territorio avranno benefici o costi, vedranno diminuire o aumentare fenomeni di esclusione e marginalizzazione ecc,

Osservazione: l’INU chiede che, relativamente all’aspetto cartografico-zonizzativo, venga maggiormente reso esplicito il progetto del territorio interessato, soprattutto in termini relazionali tra esistente e previsioni di piano, ove presenti, evitando che le infrastrutture produttive, al pari delle infrastrutture viarie, si riducano a opera puntuale da valutarsi volta per volta in assenza di visione d’insieme progettata;

Relativamente all’aspetto normativo l’INU chiede che il punto 1 dall’art. 38 delle norme di attuazione del P.T.R. venga modificato con l’aggiunta di un periodo che fissi il criterio enunciato: “il PTR valuta inoltre incrementi dimensionali e insediamenti ammissibili in base ad un progetto di territorio fondato su criteri di sostenibilità ambientale tenuto conto della struttura insediativa e infrastrutturale esistente e in progetto, definendo limiti di accettabilità e di sostenibilità ambientale dell’intero ambito industriale nel suo complesso in relazione alle tecnologie e ai processi produttivi attualmente esistenti.”


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La risorsa essenziale “Paesaggio”

La documentata analisi, su cui si basa la definizione degli Ambiti Paesaggistici, costituisce valido supporto al profilo paesaggistico del PTR, anche se andrebbero in qualche caso riveduti i perimetri (ad esempio per la Forra del Cellina – “monumento naturale di singolare bellezza ed intatta selvatichezza” – frazionato in due Ambiti) e meglio precisate le modalità di attribuzione del livello di qualità paesaggistica.

Osservazione: l’INU chiede che sia possibile, in fase di redazione dei PSC, approfondire, dettagliare, specificare ed eventualmente correggere i perimetri degli ambiti paesaggistici.


Si ritiene, inotre, che vada maggiormente approfondito l’aspetto progettuale.

La ricchezza di diversità che si riscontra nel paesaggio regionale può, infatti, stimolare l’individuazione e la comprensione di più visioni progettuali:

- per la presenza di valori paesaggistici che emergono, in alcuni casi, solo valutando l’aggregazione di ambiti;

- per la presenza di diversità all’interno di un medesimo Ambito (se non altro tra paesaggio costruito e paesaggio non costruito e significativamente nelle situazioni limite tra i due, luogo questo sinora poco esplorato e quindi poco progettato nella pianificazione comunale);

- per dimensione e specificità di alcuni Ambiti (quelli dei fiumi, delle montagne, della laguna, del Carso, dei magredi, ad esempio) che connotano la Regione per singolarità uniche che configurano manifestazioni identitaria percepibili;

- per la varietà dei sistemi insediativi e delle tecniche costruttive, che hanno sovente utilizzato con uso sapiente i materiali locali;

- per la capacità di produrre visuali molto diverse anche a poca distanza, dalla montagna alla pianura e viceversa, tra un sito e l’altro della pianura puntata dai campanili e disegnata dai fiumi e spesso ancora dalle organizzazioni delle coltivazioni agricole.

Non si ritiene peraltro che la contemporaneità possa vestire le medesime forme del costruire, ma possa solo utilizzare la cultura dei luoghi per la loro conservazione e per la realizzazione del nuovo con un progetto consono, ma attuale, dei disegni di assetto e della morfologia degli insediamenti.

Osservazione: a partire dalla condivisa definizione di paesaggio, l’INU propone di approfondire i contenuti operativi delle schede tecniche, con le procedure di Agenda 21, per mettere a fuoco prescrizioni che, nel far proprie le identità di ogni situazione, evitino di proporre interventi mimetici che altererebbero il paesaggio che ci è pervenuto, nel quale si dovrebbe continuare a leggere l’autentico, cioè quanto è stato formato secondo metodi, materiale logiche condivise nel fare.


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L’impressione che deriva da quanto detto è che il PTR non sia più e solamente uno strumento generale, ma sia un Piano che entra nel merito di scelte specifiche inderogabili per i Comuni e ha immediati (cioè non mediati) risvolti operativi sul Piano struttura. In altri termini il PTR, a differenza di quanto comunemente si crede, non opera direttamente e unicamente sul territorio regionale per problemi (risorse) generali, poiché sono i Comuni che di fatto attueranno le sue previsioni con regole non certe.

Ma deriva anche un’impressione opposta: che questo PTR “aiuti” poco i Comuni a inquadrare i problemi territoriali che li interessano e “serva” altrettanto poco al territorio per risolvere i problemi, piccoli o grandi, che si presenteranno in prospettiva, in quanto non opera scelte sul futuro del Friuli Venezia Giulia.

Osservazione: l’INU chiede di valutare attentamente gli effetti operativi del Piano alla sua entrata in vigore, tenendo conto come alcuni aspetti di grande importanza come quello del Paesaggio e della valenza paesaggistica che è stata attribuita al PTR (e che solo in minima parte è stata licenziata con parere favorevole dalle istituzioni competenti) necessitano di ulteriori adempimenti per assumere la loro piena efficacia. Tale possibilità aggiornamento “dinamico” e messa a punto dovrebbe esplicitarsi in una precisa norma del PTR.





IL Presidente dell’INU

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia

ing. Bruno Asquini

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